Riparte la detassazione dei premi di risultato.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto in maniera permanente la detassazione dei premi di risultato.

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha introdotto in maniera permanente, e fatta salva l’espressa rinuncia da parte del singolo lavoratore, l’applicazione di un’imposta sostitutiva, dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, la cui misura è pari al 10%, sui premi di risultato di ammontare variabile di importo non superiore a 2.000 euro lordi, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Le norme di attuazione sono contenute nel decreto interministeriale 25 marzo 2016.

La Legge di stabilità ha modificato l’articolo 51 del TUIR, mediante l’inserimento del comma 3-bis, il quale ora prevede che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore può avvenire con documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

In pratica, è consentito al dipendente avente diritto all’erogazione del premio, di chiedere la trasformazione, totale o parziale, della somma detassata, in Welfare Aziendale.

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