Legge di stabilità 2016: parliamo di Fondi di Integrazione Salariale.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle integrazioni salariali.

Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato direttamente dall’impresa ai dipendenti aventi diritto ed è rimborsato o conguagliato dall’INPS.

A tal fine l’impresa, a pena di decadenza, deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto, i 6 mesi decorrono da tale ultima data).

Per avere accesso alle prestazioni erogate dai Fondi, la Circolare INPS 22/2016 ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite e prevede l’invio dell’elenco dei lavoratori in forza nell’unità produttiva.

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