Webinar sulle misure fiscali e incentivi previsti a sostegno della transizione digitale

Tutte le soluzioni software gestionali Sistemi per professionisti e imprese sono anche in cloud. Per garantire il pieno controllo sulla qualità dei servizi che offriamo, abbiamo scelto di investire in una Service Farm® proprietaria, tutta italiana e certificata secondo gli standard internazionali. Inoltre, abbiamo presentato domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori abilitati di soluzioni agevolabili con il Voucher Cloud. La pubblicazione dell’elenco ufficiale è prevista entro 60 giorni a partire dal 27 maggio 2026.


Le imprese di produzione che scelgono di avviare progetti di digitalizzazione con ESOLVER, la nostra soluzione software ERP, possono beneficiare delle agevolazioni dell’iper-ammortamento, in conformità con i requisiti richiesti dalla Legge di Bilancio 2026.

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Leggi le risposte alle FAQ da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

IPER-AMMORTAMENTO 2026

1. procedura e documentazione

È necessario indicare il riferimento normativo (L. 199/2025, commi 427-436) sulle fatture e sugli altri documenti di acquisto dei beni agevolati?

No, in base al Decreto attuativo in corso di pubblicazione, la dicitura non sarà più obbligatoria per accedere all’agevolazione dell’iper-ammortamento.

In fase di comunicazione preventiva, con quale livello di dettaglio devono essere indicati gli investimenti? Il requisito del versamento del 20% dell'acconto va calcolato sul singolo bene o sull'ammontare complessivo degli investimenti della comunicazione?

La comunicazione preventiva deve indicare, per ciascuna struttura produttiva, la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni degli Allegati IV e V, la data prevista di interconnessione, la tipologia e l'ammontare degli investimenti in beni FER e la data prevista di entrata in funzione (art. 3, comma 1, DM). Quanto all'acconto, l'art. 3, comma 2, del DM dispone che la comunicazione di conferma deve indicare la data e l'importo del pagamento relativo «all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene». Il calcolo del 20% è quindi riferito al singolo bene (a differenza di quanto previsto da Transizione 5.0 dove era calcolato sull'ammontare complessivo). Per i beni in leasing, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente. Ci potranno essere più comunicazioni di pagamento di acconto e completamento a fronte di un’unica domanda prenotazione iniziale.

Una volta trasmessa la comunicazione di conferma dell'investimento, è possibile modificare il piano presentato? Si può modificare l'importo per categoria, cambiare tipologia di bene, sostituire il fornitore, aggiungere una voce di Allegato IV o V non presente in origine, fermo restando l'ammontare complessivo?

No, con limitazioni significative. L'art. 3, comma 2, del DM Iperammortamento 2026 stabilisce esplicitamente che «la comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva». Analogamente, la comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli della comunicazione di conferma (art. 3, comma 3). Pertanto, non è possibile modificare la tipologia di bene, aggiungere voci non originariamente previste, né aumentare l'importo. Si può invece ridurre l'ammontare o comunicare il completamento parziale degli investimenti.

Per i beni acquistati nel 2026, per i quali il sito GSE non era ancora attivo al momento dell'investimento, il beneficio è comunque garantito? [+]

Il beneficio è garantito per gli investimenti effettuati nel 2026, anche se la piattaforma GSE non era ancora operativa. La norma primaria (L. 199/2025, comma 427) estende il beneficio a tutti gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Il DM Iperammortamento 2026 prevede all'art. 5 che i termini di apertura della piattaforma informatica e i modelli di comunicazione siano definiti con decreti direttoriali successivi. L'art. 3, comma 3, del DM fissa come termine ultimo per la comunicazione di completamento il 15 novembre 2028, confermando che investimenti già effettuati possono essere regolarizzati successivamente. Tuttavia, è prudente procedere alla comunicazione preventiva e agli adempimenti successivi non appena la piattaforma GSE sarà operativa.

Inviare le comunicazioni al GSE è già possibile o la procedura è ancora in fase di predisposizione? [+]

La piattaforma GSE sarà attiva presumibilmente dall’08 giugno 2026.

La perizia da chi deve essere asseverata? È possibile che sia fornita dal fornitore del bene stesso? Il costo di perizia e revisore rientra nell'agevolazione? [+]

La perizia tecnica asseverata deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato, entrambi dotati di idonee coperture assicurative (art. 6, comma 1, DM). Per il settore agricolo è ammessa anche la perizia di un dottore agronomo/forestale o perito agrario laureato. Non è ammessa, diversamente dalla precedente normativa Industria 4.0, la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, neppure per beni di valore inferiore a 300.000 euro: la perizia asseverata è obbligatoria indipendentemente dal valore del bene. Il fornitore del bene non può rilasciare la perizia in quanto non possiede i requisiti di terzietà e indipendenza richiesti (requisito già richiamato dalla Circolare MISE 4/E del 2017). Quanto ai costi di perizia e certificazione contabile, la normativa vigente (L. 199/2025 e DM) non li include tra le spese agevolabili: si tratta di oneri accessori non compresi nella base di calcolo della maggiorazione.

Per una società soggetta a revisione legale del bilancio, la certificazione contabile deve essere rilasciata dal revisore incaricato o può essere rilasciata da un revisore terzo? [+]

L'art. 7, comma 2, del DM Iperammortamento 2026 stabilisce che sono abilitati al rilascio della certificazione contabile «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39». Per le imprese obbligate per legge alla revisione legale, dunque, la certificazione deve essere rilasciata dal revisore legale già incaricato (o dalla società di revisione incaricata). Per le imprese non obbligate, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2010. In entrambi i casi è richiesta l'adeguata copertura assicurativa.

Al posto del DURC, è possibile predisporre una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante? [+]

Il DM Iperammortamento 2026 e la L. 199/2025 non prevedono il DURC tra i documenti esplicitamente richiesti per la procedura di accesso, ma richiedono che l’azienda sia in regola con il “corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori” (art. 1, c.425, L 199/2025). Al momento non vi sono indicazioni in merito all’obbligatorietà del documento in fase di caricamento della prenotazione sul portale GSE.

2. Perimetro dei beni agevolabili - AI e software

I progetti su intelligenza artificiale devono necessariamente riguardare processi produttivi in senso stretto, o è sufficiente che il software sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura? In che modo si interpreta tale requisito per settori non manifatturieri? Possono rientrare i soli Data Center?

L'Allegato V alla L. 199/2025 include alla lettera o) i «software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto». Il riferimento è quindi al processo produttivo e al funzionamento dei macchinari, non ai soli processi manifatturieri in senso stretto: è sufficiente l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (art. 1, comma 429, L. 199/2025). I settori non manifatturieri (es. logistica, distribuzione, servizi) possono accedere all'agevolazione purché il bene sia interconnesso a tali sistemi e destinato a una struttura produttiva ubicata in Italia. Per i Data Center l'Allegato IV, gruppo IV, include infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale (server GPU, HPC, cluster) se funzionali ai processi produttivi, pertanto devono ritenersi inclusi in quanto le infrastrutture sono esse stesse parte del processo produttivo.

I software erogati in modalità SaaS (abbonamento/canone) sono esclusi dall'agevolazione iperammortamento? Come si giustifica con la lettera m) dell'Allegato V che menziona espressamente il cloud computing?

L’attuale quadro normativo non ammette all’agevolazione i software in modalità SaaS, ma è in corso un iter di modifica delle disposizioni normative, al fine di poter estendere l’agevolazione a tale casistica.

In tema di Sanità 4.0: i software che applicano algoritmi di AI alla diagnostica per immagini rientrano nella lettera o) dell'Allegato V (AI & machine learning) o in altra voce? In caso di acquisto di un software agevolabile (Allegato V) da installare su hardware già esistente e non acquistato contestualmente, il solo software è agevolabile autonomamente? È necessario che il bene immateriale sia associato all'acquisto di un bene materiale dell'Allegato IV?

L'Allegato V alla L. 199/2025 include alla lettera o) i software di AI & machine learning «che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto». In linea generale la spesa è ammissibile anche quando viene applicata a sistemi produttivi finanziati con il precedente piano 4.0 e rientranti nel perimetro della Nuova Transizione 5.0.

Le workstation impiegate da tecnici ingegneri e disegnatori (strutturalmente diverse da un notebook o PC da ufficio) e i relativi software di progettazione e calcolo ingegneristico possono essere considerati beni agevolabili con l'iperammortamento? (Caso di una società di ingegneria il cui processo produttivo si svolge tramite workstation e applicativi software) [+]

La questione è complessa. L'Allegato IV, gruppo IV, include espressamente «workstation specializzate e appliance per machine learning» nell'ambito delle infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale, ma esclude esplicitamente «personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale» nonché «i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi». Le workstation di progettazione ingegneristica potrebbero rientrare nell'Allegato IV se interconnesse ai sistemi aziendali di produzione e funzionalmente destinate all'esecuzione di software dell'Allegato V (es. software CAD/CAM/PLM, di simulazione, di progettazione). Analogamente, i software di progettazione e calcolo rientrano nella lettera a) dell'Allegato V («software per la progettazione, modellazione 3D, simulazione, prototipazione»). Il fattore discriminante è il requisito di interconnessione: se le workstation e i software sono integrati nel sistema informativo aziendale e contribuiscono direttamente al processo produttivo (non solo ad attività di office), l'agevolabilità appare sostenibile, ma richiede una perizia tecnica asseverata che ne dimostri la conformità.

La sostituzione dell'intero gestionale aziendale è agevolabile con l'iperammortamento solo per la parte relativa alla produzione e logistica? [+]

La L. 199/2025, Allegato V, lettera d), include «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing)». Un ERP o gestionale agevolabile con iperammortamento deve avere funzionalità riconducibili alla gestione della produzione, della logistica di fabbrica o della supply chain e deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione. Un gestionale aziendale completo (incluse funzioni amministrative, contabili, HR non direttamente connesse alla produzione) potrebbe essere agevolabile solo per la quota parte di costo riferibile alle funzionalità produttive. È necessaria una perizia che identifichi e isoli le componenti rientranti nell'Allegato V.

Un server acquistato per un investimento correlato all'Allegato V deve avere uso esclusivo per tale investimento, o può essere utilizzato anche per altre funzioni aziendali (es. CRM)? [+]

L'Allegato IV, gruppo IV, include i beni strumentali per l'elaborazione, memorizzazione e trasmissione dei dati «funzionali alla trasformazione digitale delle imprese», precisando che «i beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'allegato V, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato». La norma non richiede l'uso esclusivo, ma la destinazione funzionale prevalente all'esecuzione di software dell'Allegato V o al supporto operativo dei processi produttivi. Un server che esegue anche un CRM può essere agevolabile se la funzione principale è il supporto ai processi produttivi agevolati, ma la base imponibile potrebbe dover essere ridotta in proporzione all'uso effettivo per attività non agevolabili. La perizia tecnica dovrà attestare la prevalente destinazione produttiva.

Un abbonamento a piattaforma cloud per la gestione integrata dell'iter documentale in materia di sicurezza sul lavoro (per una ditta edile) rientra nell'agevolazione dell'iperammortamento, tenuto conto del requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura di cui all'art. 429? [+]

L'agevolabilità di tale software non appare ammissibile. Il requisito di interconnessione al «sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura» (art. 1, comma 429, L. 199/2025) è condizione necessaria per tutti i beni dell'Allegato V. Una piattaforma per la gestione documentale della sicurezza sul lavoro, pur importante, non sembra direttamente funzionale alla gestione della produzione o della supply chain in senso tecnico. Perché possa rientrare nell'Allegato V (es. lettera u — cybersecurity/protezione, o lettera d — gestione della produzione) occorre dimostrare che il software sia integrato nei processi produttivi e non meramente in quelli amministrativi. 

3. Energia rinnovabile e autoproduzione

È possibile agevolare il solo impianto fotovoltaico, senza sistema di accumulo, o viceversa il solo sistema di accumulo su impianto FER già esistente? I due componenti sono agevolabili in modo indipendente?

L'art. 1, comma 429, lettera b), della L. 199/2025 include tra i beni agevolabili i «beni materiali per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta». Può rientrare nell’agevolazione il solo impianto fotovoltaico, se rispetta i requisiti sui pannelli (lettere b) e c), art. 12 DL 181/2023, ma NON può rientrare il solo acquisto di sistemi di accumulo/BESS.

Per gli impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo, il vincolo relativo ai pannelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 DL 181/2023 si applica anche nel caso di potenziamento di impianti esistenti o di revamping?

Sì. Il vincolo si applica a tutti gli impianti fotovoltaici agevolabili, inclusi quelli oggetto di revamping, per i quali bisogna però verificare l’incompatibilità con altre forme di agevolazione preesistenti (Es: Conto Energia)

4. Finestra temporale e imputazione degli investimenti

Per i beni acquistati nel 2026 ma che entreranno in funzione nel 2027, come funziona concretamente l'imputazione temporale del beneficio?

L'art. 4, comma 1, del DM Iperammortamento 2026 stabilisce che la maggiorazione del costo di acquisizione rileva «a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta». Ne consegue che: se il bene è acquistato (consegnato) nel 2026 ma entra in funzione nel 2027, la fruizione del beneficio decorre dal periodo d'imposta 2027 (coincidente con la trasmissione della comunicazione di completamento, che presuppone anche l'avvenuta interconnessione). L'impresa deve pertanto attendere che il bene sia effettivamente entrato in funzione e interconnesso prima di trasmettere la comunicazione di completamento. La comunicazione periodica entro il 20 gennaio sarà rilevante per segnalare la previsione di utilizzo del beneficio.

Per le imprese che avevano prenotato il credito d'imposta Transizione 4.0 previsto dal comma 446 della L. 207/2024, possono rinunciare alla 4.0 ed accedere all'iperammortamento per i beni in consegna nel primo semestre 2026?

L’accesso all’agevolazione dell’iper-ammortamento è preclusa per i beni che abbiano effettivamente beneficiato del credito d’imposta transazione 4.0.

Un'azienda con ordine vincolante, pagamento di acconti superiori al 20% nel 2025 ed effettuazione (consegna) nel 2026 può accedere all'iperammortamento?  [+]

Sì. Il DM Iperammortamento 2026 chiarisce che il momento di effettuazione dell'investimento è determinato secondo l'art. 109 del TUIR: per i beni mobili, coincide con la data di consegna o spedizione (o con il trasferimento di proprietà, se successivo). Gli ordini emessi nel 2025 con consegna nel 2026 rientrano quindi nel perimetro agevolato, a condizione che lo stesso non usufruisca del credito d'imposta 4.0.

5. Cumulabilità con altre agevolazioni

L'iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi? Nel caso di finanziamento con il Fondo di Garanzia PMI, l'ESL assegnato deve essere portato a decurtazione dell'investimento?

L'art. 1, comma 431, della L. 199/2025 prevede che l'iperammortamento «è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili». Ne consegue che l'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) assegnato dal Fondo di Garanzia PMI deve essere portato in deduzione dall'investimento agevolabile ai fini del calcolo dell'iperammortamento (ovvero, l'iperammortamento si applica sul costo netto dopo la decurtazione dell'ESL).

Ci sono problemi di doppia agevolazione nel caso di finanziamento o leasing con Nuova Sabatini? [+]

La cumulabilità con la Nuova Sabatini è ammessa. Anche in questo caso, si applica il principio del divieto di doppio finanziamento: la base su cui si calcola l'iperammortamento deve essere ridotta del contributo a fondo perduto (o dell'equivalente sovvenzione) ricevuto dalla Nuova Sabatini.

È possibile usufruire dell'iperammortamento e poi utilizzare i medesimi costi per il Voucher Cloud & Cybersecurity?

Valgono le considerazioni sopra esposte, in materia di divieto di doppio finanziamento.

L'iperammortamento è compatibile con il Concordato Preventivo Biennale (CPB)?

Il DL 38/2026, in corso di conversione in Legge, prevede la cumulabilità delle due misure. 

È obbligatorio stipulare una polizza contro gli eventi catastrofali ai fini dell'agevolazione? Se sì, da quando decorre l'obbligo?

La L. 199/2025 (commi 427-436) e il DM Iperammortamento 2026 non prevedono, tra i requisiti di accesso all'agevolazione o tra le cause di decadenza, alcun obbligo di stipula di polizze assicurative contro eventi catastrofali. Tale obbligo assicurativo, introdotto dalla L. 234/2021 è un adempimento di carattere generale per le imprese ma non è collegato specificamente all'iperammortamento. Pertanto, la mancata stipula di una polizza catastrofale non comporta la decadenza dall'agevolazione iperammortamento. Tuttavia, si ricorda che l'obbligo assicurativo generale per le imprese con sede operativa in Italia (introdotto dalla L. 234/2021, art. 1, comma 101) ha scadenze proprie che prescindono dall'accesso a specifiche agevolazioni.

6. ESCo e UPS - due esclusioni da chiarire

a) ESCo e contratti EPC. Le ESCo sembrerebbero escluse dall'iperammortamento. Il Ministero intende affrontare questo tema con linee guida o chiarimenti interpretativi?

Il problema è reale: la L. 199/2025 riconosce il beneficio ai «soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive» proprie (comma 427). Le ESCo che investono in impianti installati presso strutture di terzi nell'ambito di contratti EPC non soddisfano il requisito della destinazione a proprie strutture produttive.

b) UPS (gruppi di continuità industriali). Qual è l'orientamento del Ministero su questi beni?

I sistemi UPS non rientrano tra i beni autonomamente agevolabili, a meno che non rispettino i requisiti tecnici previsti per i sistemi di cui all’allegato al Decreto Ministeriale 

VOUCHER CLOUD & CYBERSECURITY

1. Accesso, tempistiche e sportello

Quando è indicativamente prevista l'apertura dello sportello per le PMI e i lavoratori autonomi?

L’apertura dello sportello è attesa indicativamente per il mese di settembre. 

Le domande saranno finanziate in ordine cronologico (click day) o a riparto proporzionale? Il DM 18 luglio 2025 non specifica la modalità di assegnazione.

Il DM 18 luglio 2025 specifica che le domande saranno valutate in base all’rodine di arrivo

Il voucher cloud è in regime de minimis?  [+]

Si, le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento De Minimis.

Il voucher cybersecurity è fruibile anche per le imprese agricole?  [+]

 Il Voucher Cloud & Cybersecurity è destinato a PMI e lavoratori autonomi operanti sul territorio dello Stato con connettività minima ≥ 30 Mbps. La norma non esclude esplicitamente le imprese agricole, che possono qualificarsi come PMI.

2. Spese ammissibili e rendicontazione

I servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo sono ammissibili fino al 30% del piano. Rientrano in questo limite anche i servizi di assessment e analisi del rischio cyber preliminari all'acquisto?

Il DM 18 luglio 2025 ammette i servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo fino al 30% del piano di spesa complessivo se connessi ad altri servizi agevolabili. Tali servizi rientrano nel limite di cui sopra.

DISCLAIMER LEGALE

Le domande e le relative risposte pubblicate nel presente documento sono il frutto di una sintesi redazionale degli interventi e delle tematiche trattate nel corso del webinar del 27 maggio sul Piano Transizione 5.0. Il presente documento ha carattere meramente informativo e divulgativo. Non costituisce, né può essere interpretato o utilizzato come documento di prassi amministrativa, parere legale, circolare interpretativa o atto avente valore giuridico ai fini dell'applicazione della normativa vigente. I contenuti riportati non sono riconducibili a posizioni ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e non sostituiscono in alcun modo le fonti normative e interpretative ufficiali. Le indicazioni operative e i chiarimenti ufficiali forniti dal MIMIT saranno resi disponibili attraverso i canali istituzionali ordinari. Una raccolta completa di domande e risposte (FAQ) sarà inoltre pubblicata nella sezione dedicata del sito ufficiale del MIMIT all'indirizzo www.mimit.gov.itSi raccomanda pertanto di fare sempre riferimento alla documentazione ufficiale per qualsiasi valutazione di carattere tecnico, amministrativo o legale.